Il Condominio

Si definisce condominio, l'edificio diviso per piani o porzioni di piano, nel quale coesistono parti comuni e parti esclusive.
La semplificazione di quanto sopra detto si può ricondurre all’esempio che l’interno della ns. casa, che rappresenta la proprietà esclusiva, non potrebbe esistere senza la facciata esterna che rappresenta la cosa  in comune.

Il condominio si distingue dalla comunione in senso stretto, perchè tutti i partecipanti alla comunione sono comproprietari di una quota ideale dell'intero bene, pertanto non coesistono parti esclusive e parti a comune.
 
L'uso che ognuno dei partecipanti può fare delle parti a comune, è disciplinato dal Codice Civile.

Quando poi in un edificio i titolari del diritto di proprietà esclusiva diventano più di quattro, ai sensi dell’art. 1129 Cod. Civ. è obbligatoria la nomina di un amministratore che deve “disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne si assicurato il miglior godimento a tutti i condomini, riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti alla manutenzione ordinaria dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni, compiere gli atti conservativi inerenti alle parti comuni dell’edificio. (art. 1130 Cod. Civ.).

Ma quali sono le cose, i servizi e le parti comuni citate nell’art. 1130 del Codice Civile?

A questa domanda l’art. 1117 del Codice Civile risponde in modo esaustivo, ma non sempre, nella casistica pratica si riesce ad individuare univocamente le parti a comune rispetto a quelle private, con conseguenze che spesso danno origine a liti giudiziarie tra il condominio e il condomino.